Allegato G Prove di efficienza fisica Parte di provvedimento in formato grafico Disposizioni per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica Per esigenze organizzative, la commissione potra' far svolgere ai concorrenti gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da quella riportata nelle tabelle. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera' un giudizio di inidoneita' e il candidato non sara' ammesso alle successive prove del concorso. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non incidera' sull'idoneita' conseguita al termine degli esercizi obbligatori. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori - ed eventualmente di quelli facoltativi - dara' luogo all'attribuzione di punteggi incrementali secondo le modalita' indicate a fianco di ciascun esercizio. Il candidato che, prima dell'inizio delle prove, lamenta postumi di infortuni precedentemente subiti o accusa una indisposizione o si infortuna durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovra' farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adottera' le conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti e' facolta' del candidato esibire alla commissione idonea certificazione medica. Per tutto quanto non sopra precisato sara' fatto riferimento: al provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 9, comma 1; a quanto sara' determinato dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) prima dello svolgimento delle prove con apposito verbale.