Art. 11 Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie 1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i risultati delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare otto distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) - in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica. Tali graduatorie, comprendenti i candidati giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell'esito dei predetti accertamenti psico-fisici e attitudinali, verranno consegnate alla DGPM per l'approvazione con decreto dirigenziale. 2. Per ogni blocco, in caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei nelle graduatorie per gli incarichi principali di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «operatore equestre» «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro», la DGPM provvedera' a portare i posti non coperti, su richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito, prioritariamente in aumento di quelli previsti per le altre teste' citate tipologie di posti e solo in via subordinata a quelli previsti per i VFP 1 il cui incarico/specializzazione sara' assegnato dalla Forza armata. 3. I candidati che hanno proposto domanda di partecipazione esprimendo il gradimento anche per i posti previsti per gli incarichi principali di «elettricista infrastrutturale» o «idraulico infrastrutturale» o «muratore» o «operatore equestre» o «falegname» o «meccanico di mezzi e piattaforme» o «fabbro», qualora utilmente inseriti anche nella graduatoria prevista per i posti per incarico principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata, saranno prioritariamente convocati per coprire i posti previsti per «elettricista infrastrutturale» o «idraulico infrastrutturale» o «muratore» o «operatore equestre» » o «falegname» o «meccanico di mezzi e piattaforme» o «fabbro». 4. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per i blocchi del presente bando, ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13. 5. Le graduatorie di merito di cui al presente articolo saranno pubblicate con valore di notifica sul portale dei concorsi, sul sito internet del Ministero della difesa e nel Giornale Ufficiale della Difesa - consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di cio' sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».