Art. 19 Disposizioni amministrative 1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per la sede ove hanno luogo le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati. 2. Durante le operazioni di selezione presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati potranno fruire, se disponibili, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa. 3. I candidati convocati per l'incorporazione presso i Reggimenti addestrativi potranno, a domanda, fruire dell'alloggio presso tali enti dalla sera precedente la data di convocazione. Essi dovranno comunque attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma. 4. Ai VFP 1 che prestano servizio nei Reparti alpini e' attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di euro 50,00.