Art. 10 Prove scritte 1. Le prove scritte consistono: a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto amministrativo e/o diritto costituzionale; diritto civile; storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana; b) nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato all'analisi ed alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali; c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese scelta dal candidato. 2. La durata delle prove scritte e' stabilita in otto ore per quelle di cui alla lettera a), in sette ore per quella di cui alla lettera b) ed in quattro ore per quella di cui alla lettera c). 3. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto codici di legislazione e altre fonti normative, purche' non commentati, il vocabolario italiano e il vocabolario per la prova di lingua straniera. Non potranno introdurre nelle aule d'esame telefoni portatili e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione e trasmissione di dati ne' introdurre o consultare appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. 4. La commissione giudicatrice, qualora durante la valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi. 5. Il calendario ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno resi noti almeno quindici giorni prima delle prove stesse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' nel sito internet del Ministero dell'interno https://concorsiciv.interno.gov.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Pertanto, coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione dalle prove d'esame sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti. L'assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.