Art. 10 
 
                            Prove scritte 
 
    1. Le prove scritte consistono: 
      a) nello svolgimento  di  tre  elaborati,  rispettivamente,  su
diritto amministrativo e/o diritto  costituzionale;  diritto  civile;
storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana; 
      b)    nella    risoluzione    di    un    caso    in     ambito
giuridico-amministrativo  o  gestionale-organizzativo,  al  fine   di
verificare l'attitudine del candidato all'analisi ed  alla  soluzione
di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali; 
      c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un  testo  o
nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o  francese  scelta
dal candidato. 
    2. La durata delle prove scritte e' stabilita  in  otto  ore  per
quelle di cui alla lettera a), in sette ore per quella  di  cui  alla
lettera b) ed in quattro ore per quella di cui alla lettera c). 
    3. I candidati, durante le  prove  scritte,  potranno  consultare
soltanto codici di legislazione e altre fonti normative, purche'  non
commentati, il vocabolario italiano e il vocabolario per la prova  di
lingua straniera. Non potranno introdurre nelle aule d'esame telefoni
portatili  e  qualsiasi  strumento  idoneo  alla   memorizzazione   e
trasmissione  di  dati   ne'   introdurre   o   consultare   appunti,
manoscritti,  libri,  periodici,  giornali,   quotidiani   ed   altre
pubblicazioni, che dovranno in  ogni  caso  essere  consegnati  prima
dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. 
    4. La commissione giudicatrice, qualora  durante  la  valutazione
degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un  punteggio
inferiore a quello  minimo  prescritto,  non  procede  all'esame  dei
successivi. 
    5. Il calendario ed il luogo di svolgimento delle  prove  scritte
saranno resi noti almeno quindici giorni  prima  delle  prove  stesse
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami», nonche' nel sito internet del Ministero
dell'interno https://concorsiciv.interno.gov.it.  Tale  pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti  i
candidati. Pertanto, coloro  che  non  hanno  ricevuto  comunicazione
dell'esclusione dalle prove d'esame sono  tenuti  a  presentarsi  nei
giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti.  L'assenza  anche  ad  una
sola  delle  prove  scritte  comporta  l'esclusione   dal   concorso,
qualunque ne sia la causa.