Art. 11 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici  della  autonomia
sono assistiti, nell'espletamento della prova  preselettiva  e  delle
prove scritte, anche  da  personale  del  Ministero  dell'interno  in
possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'art. 2,
comma 1, lettera g), del presente bando o di diploma di scuola  media
superiore di secondo grado. 
    2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il
tempo previsto per l'espletamento della prova  preselettiva  e  delle
prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.