Art. 12 
 
                             Prove orali 
 
    1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare  i  candidati  che
abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque
prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. 
    2. Agli stessi candidati  sara'  inviata  apposita  comunicazione
della data in cui dovranno sostenere la  prova  orale,  almeno  venti
giorni  prima  dello  svolgimento  della   stessa.   Nella   medesima
comunicazione verra' indicato il voto  riportato  in  ciascuna  delle
prove scritte. 
    3. L'esame verte  sulle  materie  delle  prove  scritte  e  sulle
seguenti  altre:  nozioni  generali  di  sociologia  e   di   scienza
dell'organizzazione;  diritto  comunitario;  scienza  delle  finanze;
diritto penale (codice penale libro I; libro II, titoli  II  e  VII);
legislazione  speciale   amministrativa   riferita   alle   attivita'
istituzionali del Ministero dell'interno; elementi di amministrazione
del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato. 
    4.  Nel  corso  della  prova  orale  e'  accertata,  inoltre,  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una  verifica
applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita'  organizzative
connesse all'uso degli strumenti informatici. 
    5. La Commissione giudicatrice,  prima  dell'inizio  di  ciascuna
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre  ai  singoli
candidati per ciascuna delle materie  sopra  indicate.  Tali  quesiti
sono proposti con estrazione a sorte. 
    6. Le prove orali s'intendono superate qualora il candidato abbia
riportato una votazione di almeno sessanta centesimi. 
    7. Nell'ambito della prova orale,  i  candidati  che  ne  abbiano
fatto richiesta nella domanda di  ammissione,  possono  sostenere  la
prova  facoltativa  di  lingua  straniera  tra  le  lingue  francese,
inglese, tedesco e spagnolo, diversa da quella  oggetto  della  prova
scritta. 
    8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la Commissione  giudicatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario  della  Commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.