Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore a 35 anni. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del trentacinquesimo anno di eta'. Tale limite di eta' e' elevato: di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente; di cinque anni per gli appartenenti alle categorie elencate nella legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare. Il limite massimo non puo' comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta'. Tale limite non si applica ai candidati dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di polizia. Nei confronti di tale personale opera la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) godimento dei diritti civili e politici; e) idoneita' fisica all'impiego. A tal fine l'Amministrazione puo' sottoporre a visita medica i vincitori in qualsiasi momento; f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; g) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato appartenente ad una delle seguenti classi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 novembre 2005 e 16 marzo 2007: LMG/01 giurisprudenza, LM-62 scienze della politica, LM-52 relazioni internazionali, LM-63 scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-56 scienze dell'economia, LM-77 scienze economico-aziendali, LM-88 sociologia e ricerca sociale, LM-87 servizio sociale e politiche sociali, LM-90 studi europei, LM-84 scienze storiche ovvero laurea specialistica conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 22/S giurisprudenza, 102/S teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 70/S scienze della politica, 60/S relazioni internazionali, 71/S scienze delle pubbliche amministrazioni, 64/S scienze dell'economia, 84/S scienze economico-aziendali, 89/S sociologia, 57/S programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 94/S storia contemporanea, 99/S studi europei. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia, nonche' altre lauree equipollenti rilasciate da universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento previsto dall'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 2. I titoli di studio conseguiti presso universita' o istituti di istruzione universitaria e/o superiore esteri sono considerati validi se sono stati riconosciuti dagli atenei competenti con apposito provvedimento ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o riconosciuti equivalenti ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Sono ammessi con riserva i candidati che posseggano i titoli esteri per i quali, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione al bando, sia stata presentata istanza di equivalenza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il modulo per le richieste di equivalenza del titolo di studio estero puo' essere scaricato accedendo all'indirizzo internet http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri. Sara' cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di riconoscimento accademico del titolo di studio, conseguito presso universita' o istituti di istruzione universitari esteri, ottenuto presso un ateneo italiano o, in assenza del predetto riconoscimento, la data di presentazione dell'istanza di equivalenza del medesimo titolo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti o dalle disposizioni normative disciplinanti la materia. 4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.