Art. 4 Esclusione dal concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali. 2. Determinano l'esclusione dal concorso: le domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da quelle indicate all'art. 3, comma 1, del presente bando; le domande di partecipazione dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso; le domande di partecipazione prive della sottoscrizione autografa. 3. L'esclusione dal concorso per i motivi di cui al precedente comma 2 puo' essere disposta dall'Amministrazione in ogni momento con provvedimento motivato.