Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali. 
    2. Determinano l'esclusione dal concorso: 
      le domande di partecipazione presentate con  modalita'  diverse
da quelle indicate all'art. 3, comma 1, del presente bando; 
      le  domande  di  partecipazione  dalle  quali  non  risulti  il
possesso  di  tutti  i  requisiti  prescritti  per  l'ammissione   al
concorso; 
      le  domande  di  partecipazione  prive   della   sottoscrizione
autografa. 
    3. L'esclusione dal concorso per i motivi di  cui  al  precedente
comma 2 puo' essere disposta dall'Amministrazione in ogni momento con
provvedimento motivato.