Art. 6 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte  e'  subordinata
allo  svolgimento  di  una  prova  preselettiva  che  potra'   essere
effettuata ricorrendo, ove necessario,  a  selezioni  decentrate  per
circoscrizioni territoriali. 
    2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti  a
risposta multipla relativi ad argomenti che  potranno  essere  scelti
tra  le  seguenti   discipline:   diritto   costituzionale;   diritto
amministrativo;  diritto  civile;   diritto   comunitario;   economia
politica; storia contemporanea. 
    3. Ciascun quesito consiste in  una  domanda  seguita  da  almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. 
    4.  I  quesiti  sono  suddivisi  per  materia  e  per  grado   di
difficolta', in relazione alla natura della domanda che  puo'  essere
facile, di media difficolta' e difficile. 
    5. La graduazione dei quesiti ed il  raggruppamento  per  materia
mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un  numero
di domande di pari difficolta'.