Art. 6 Prova preselettiva 1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte e' subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva che potra' essere effettuata ricorrendo, ove necessario, a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti tra le seguenti discipline: diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto civile; diritto comunitario; economia politica; storia contemporanea. 3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. 4. I quesiti sono suddivisi per materia e per grado di difficolta', in relazione alla natura della domanda che puo' essere facile, di media difficolta' e difficile. 5. La graduazione dei quesiti ed il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficolta'.