Art. 9 
 
                Valutazione della prova preselettiva 
 
    1.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione  del  punteggio
viene  differenziata  in  rapporto  al  grado  di  difficolta'  della
domanda, secondo il seguente indice statistico: 
 
=====================================================================
|          |                   | DOMANDA MEDIA |                    |
| RISPOSTA |  DOMANDA FACILE   |  DIFFICOLTA   | DOMANDA DIFFICILE  |
+==========+===================+===============+====================+
| GIUSTA   |      + 1,10       |    + 1,30     |       + 1,70       |
+----------+-------------------+---------------+--------------------+
| ERRATA   |      - 1,60       |    - 1,20     |       - 0,60       |
+----------+-------------------+---------------+--------------------+
| OMESSA   |      - 1,00       |    - 0,70     |       - 0,20       |
+----------+-------------------+---------------+--------------------+
 
    2. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui al successivo
art. 10 un numero di candidati pari a sette volte  i  posti  messi  a
concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno  conseguito  un
punteggio  uguale   al   piu'   basso   risultato   utile   ai   fini
dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 
    3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
    4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere  le  prove  scritte
sono  pubblicati  nel  sito  internet  del   Ministero   dell'interno
https://concorsiciv.interno.gov.it. Di tale pubblicazione verra' data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.