Art. 9 Valutazione della prova preselettiva 1. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del punteggio viene differenziata in rapporto al grado di difficolta' della domanda, secondo il seguente indice statistico: ===================================================================== | | | DOMANDA MEDIA | | | RISPOSTA | DOMANDA FACILE | DIFFICOLTA | DOMANDA DIFFICILE | +==========+===================+===============+====================+ | GIUSTA | + 1,10 | + 1,30 | + 1,70 | +----------+-------------------+---------------+--------------------+ | ERRATA | - 1,60 | - 1,20 | - 0,60 | +----------+-------------------+---------------+--------------------+ | OMESSA | - 1,00 | - 0,70 | - 0,20 | +----------+-------------------+---------------+--------------------+ 2. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui al successivo art. 10 un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte sono pubblicati nel sito internet del Ministero dell'interno https://concorsiciv.interno.gov.it. Di tale pubblicazione verra' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.