Art. 10 
 
                 Approvazione graduatoria di merito 
 
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata  da  ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita'  di  punti,  delle  preferenze
previste dall'art. 9. 
    Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente  collocati  nella
graduatoria di merito, formata sulla  base  del  punteggio  riportato
nelle prove d'esame, tenuto conto della riserva di cui all'art. 1 del
presente bando. 
    La graduatoria di merito e' approvata dal direttore  generale  ed
e' pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita'  degli  Studi  alla
pagina http://www-5.unipv.it/alboufficiale . 
    Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative. 
    La graduatoria rimane efficace per un periodo  di  3  anni  dalla
pubblicazione, fatti salvi periodi di validita' di  durata  superiore
prevista da disposizioni di legge.