Art. 10 Approvazione graduatoria di merito La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 9. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame, tenuto conto della riserva di cui all'art. 1 del presente bando. La graduatoria di merito e' approvata dal direttore generale ed e' pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' degli Studi alla pagina http://www-5.unipv.it/alboufficiale . Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validita' di durata superiore prevista da disposizioni di legge.