Art. 10 Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 3, saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona - via delle Palombare n. 3, indicativamente nel mese di marzo 2020 (durata presunta 3-4 giorni). La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1. Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato. 2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare, pena l'esclusione dal concorso: a) originale o copia conforme del certificato medico, in corso di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dal concorso; b) se ne siano gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto effettuato in data non anteriore ai sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato presso il centro di selezione); c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, l'assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi da quella di presentazione; d) referto originale degli esami sottoelencati, effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai sei mesi precedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici ad eccezione di quelli riguardanti il gruppo sanguigno e il dosaggio quantitativo del G6PD, che non presentano termini di scadenza, e a meno di diversa indicazione: emocromo completo con formula leucocitaria; VES; glicemia; azotemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia totale e frazionata; bilirubinemia diretta e indiretta; gamma GT; transaminasemia (GOT e GPT); markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; attestazione del gruppo sanguigno; ricerca anticorpi per HIV; ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale; e) referto dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ad un mese rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici. Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti determinera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari, con l'eccezione dell'esame radiografico e dei referti di analisi di laboratorio concernenti il gruppo sanguigno e l'analisi completa dell'urina. 3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare: a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita, in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. La mancata presentazione del suddetto certificato comportera' l'esclusione dei concorrenti di sesso femminile agli accertamenti psico-fisici; b) referto di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo comma 4, al test di gravidanza che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove e determinera' l'effetto indicato al successivo comma 4, lettera b). 4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b): a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti psico-fisici, verificandone la validita'; b) in caso di accertato stato di gravidanza non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, la Direzione generale per il personale militare procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che escludera' il candidato dal concorso, per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando; c) sottoporra' il candidato a una visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 6; gli interessati inoltre dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico, nonche' un'ulteriore dichiarazione di consenso informato all'esecuzione del protocollo vaccinale, in conformita' a quanto riportato nell'allegato F, che costituisce parte integrante al presente decreto; d) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorra il caso di cui alle precedenti lettere b) e d), l'esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio: 1) visita cardiologica con ECG; 2) visita oculistica; 3) visita odontoiatrica; 4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 5) visita psichiatrica; 6) valutazione dell'apparato locomotore; 7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, metanfetamine, MDMA, cannabinoidi, metadone, barbiturici, oppiacei e cocaina, benzodiazepine. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 8) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 9) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiografico), ritenuta utile per consentire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'allegato C. 5. Sulla scorta dei vigenti «Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» ed «Elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea» di cui, rispettivamente, agli art. 582 e 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, la suddetta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti: a) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle matassine colorate. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell'annebbiamento; b) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalla predetta direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; c) parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalita' previste dalla Direttiva tecnica dello Stato maggiore della Difesa - Ispettorato generale della sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare, come previsto dall'art. 635, comma 2 del codice dell'ordinamento militare, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94. 6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. Saranno giudicati: a) idonei, i concorrenti: in possesso dei requisiti sopraccitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PDH non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata in premessa), fermo restando che i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, di cui all'allegato E; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente indicati. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, che comunque dovra' essere prodotto dai concorrenti all'atto dell'incorporamento qualora vincitori, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». b) inidonei, i concorrenti che denotino: 1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; 2) imperfezioni e infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD) dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi dell'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto; 3) abuso sistematico di alcool; 4) uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; 6) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; 7) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e prontamente intellegibile; 8) tatuaggi che per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 9) tutte quelle malformazioni e infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina militare. c) La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli, per presa visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 1) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina militare», con indicazione del profilo sanitario; 2) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina militare», con indicazione della causa di inidoneita'. I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei e esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 7. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta stante a pena di inammissibilita', presso lo stesso Centro di selezione della Marina militare di Ancona, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che dovra' poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica o da una struttura accreditata presso il Servizio sanitario nazionale, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Tale documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le modalita' indicate al precedente art. 5, comma 3, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici. Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11: a tal riguardo, la commissione per gli accertamenti psico-fisici, alla luce di quanto gia' emerso nel corso degli stessi accertamenti effettuati, valutera' l'opportunita' o meno di ammettere con riserva il concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art. 12. 8. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalita' e nella tempistica sopraindicata, nonche' la richiesta di revisione per i motivi di inidoneita' di cui al precedente comma 6, lettera b), numeri 3) e 4) determineranno il mancato accoglimento dell'istanza medesima e il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici si intendera' confermato. In tal caso gli interessati riceveranno apposita comunicazione da parte della Direzione generale per il personale militare. Sara' considerato nullo l'eventuale giudizio di idoneita' conseguito negli accertamenti attitudinali sostenuti con riserva. Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente alla sopracitata Direzione generale, la stessa sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e) la quale, solo se lo riterra' necessario, potra' sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. 9. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.