Art. 15 
 
                               Nomina 
 
    1. I  vincitori  del  concorso,  acquisito  l'atto  autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati guardiamarina in  servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare  marittimo
con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che
sara' immediatamente esecutivo. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  dei   requisiti   di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 
    3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti  gli  elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo  della
durata e con le modalita' stabilite dal Comando scuole  della  Marina
militare.  All'atto  della  presentazione  al  corso  gli   ufficiali
dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data  di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere  detta
ferma comportera' la revoca della nomina. Inoltre gli stessi dovranno
presentare, pena revoca  della  nomina,  copia  della  documentazione
comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine di competenza,
in ottemperanza a quanto  disposto  dall'art.  4  della  legge  n.  3
dell'11 gennaio 2018. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita  di
incorporamento volta  ad  accertare  il  mantenimento  dell'idoneita'
psicofisica prevista per il reclutamento e, in  tale  sede,  dovranno
presentare  nelle  modalita'  previste  dall'art.  10,  se  non  gia'
prodotto all'atto degli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  gia'
citato art. 10, referto di  analisi  di  laboratorio  concernente  il
dosaggio del G6PD. I vincitori di concorso  saranno  sottoposti,  ove
necessario,  al  completamento  del  profilo  vaccinale  secondo   le
modalita' definite nella direttiva tecnica in materia  di  protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare, allegato al decreto interministeriale  16  maggio  2018.  A
tale fine dovranno presentare all'atto dell'incorporamento: 
      il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017,  n.  73,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazione  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della Sanita' militare, recante  «Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi». 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel  caso  in  cui
alcuni dei posti a concorso  risulteranno  scoperti  per  rinuncia  o
decadenza di  vincitori,  la  Direzione  generale  per  il  personale
militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro  1/12  della
durata del corso stesso, di  altrettanti  candidati  idonei,  secondo
l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 14. 
    5. Il concorrente di sesso femminile  nominato  guardiamarina  in
servizio permanente  del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  che,
trovandosi nelle  condizioni  previste  dall'art.  1494  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  non  possa  frequentare  il  corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 
    Per  gli  ufficiali  che   supereranno   il   corso   applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine  corso.  Allo  stesso  modo,  al
superamento del corso applicativo  frequentato,  sara'  rideterminata
l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente  comma  5,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. 
    6. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza.  Il  periodo  di  durata  del  corso  sara'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    7. Agli ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti  idonei  non  vincitori  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso a essere presi in  considerazione  ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti.