Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art.  1  possono  partecipare
concorrenti di entrambi i  sessi,  che  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4,
comma 1: 
      a) siano cittadini italiani; 
      b)  non  abbiano  superato:  il  giorno   di   compimento   del
trentacinquesimo anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti  di  eta'
previsti dalle vigenti disposizioni  di  legge  per  l'ammissione  ai
pubblici impieghi non trovano applicazione; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) siano in possesso dei seguenti titoli di studio: 
        per il posto di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera
a): laurea  magistrale  in  biologia  (L.M.  6)  o  in  biotecnologie
mediche,  veterinarie  e   farmaceutiche   (L.M.   9),   diploma   di
abilitazione all'esercizio della  professione  di  biologo  ai  sensi
degli  articoli  30,  31  e  32  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  328/2001  e  diploma  di  specializzazione  (DS)   in
patologia clinica o in microbiologia o in biochimica; 
        per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
laurea magistrale in psicologia (L.M. 51) e diploma  di  abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo; 
        per il posto di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera
c): laurea magistrale in medicina veterinaria (L.M. 42) e diploma  di
abilitazione all'esercizio della professione di veterinario di cui al
decreto ministeriale del 9 settembre 1957. 
    Saranno ritenuti validi anche i  diplomi  di  laurea  (DL)  o  le
lauree  specialistiche   (LS)   conseguiti   secondo   i   precedenti
ordinamenti, equiparati, ai sensi  dei  decreti  interministeriali  9
luglio 2009 e successive modifiche  ed  integrazioni,  alle  predette
classi di lauree, ai fini della partecipazione ai concorsi  pubblici.
Saranno inoltre ritenuti validi i titoli accademici italiani che, per
la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono
dichiarati  equipollenti  a  quelli  richiesti.   Allo   scopo,   gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda  di  partecipazione
la relativa attestazione di equipollenza.  Per  i  titoli  di  studio
conseguiti  all'estero  e'   richiesta   idonea   certificazione   di
equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle  competenti  autorita'
ai sensi della normativa vigente Il candidato che non sia  ancora  in
possesso del  provvedimento  di  equipollenza  o  equivalenza  dovra'
dichiarare nella domanda di  partecipazione  di  aver  presentato  la
relativa richiesta; 
      e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      f) non siano stati dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo  civile  ai  sensi  dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  a  meno
che, decorsi  almeno  cinque  anni  dalla  data  in  cui  sono  stati
collocati in congedo secondo le norme previste  per  il  servizio  di
leva,  abbiano  presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di
rinuncia allo status  di  obiettore  di  coscienza  presso  l'ufficio
nazionale per il  servizio  civile  (solo  se  concorrenti  di  sesso
maschile); 
      g) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria  che  intervenga
fino al  conseguimento  della  nomina  a  guardiamarina  in  servizio
permanente deve essere segnalata con immediatezza  con  le  modalita'
indicate nel successivo art. 5, comma 3; 
      h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso  applicativo  sono  subordinati  al  possesso  della  idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli  speciali  della  Marina
militare, da accertarsi con le modalita'  prescritte  dai  successivi
articoli 10,  11  e  12.  Il  riconoscimento  del  possesso  di  tale
idoneita' dovra' comunque avvenire  entro  la  data  di  approvazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14. 
    3. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1 lettera b)  tutti
i requisiti di partecipazione al concorso, dovranno essere  mantenuti
sino  al  conferimento  della  nomina  a  guardiamarina  in  servizio
permanente e per tutta la durata del corso applicativo.