Art. 11 
 
         Data e modalita' di svolgimento della prova scritta 
 
    1. I candidati che  abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al concorso e non abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione sosterranno, a partire  dal  13  gennaio  2020,  la  prova
scritta consistente in domande  di  italiano,  storia  ed  educazione
civica, geografia e test logico-matematici. 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e  le  modalita'  di  svolgimento  della  suddetta  prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi  noti,  a  partire  dal  7
gennaio  2020  mediante  avviso   pubblicato   sul   portale   attivo
all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it_e presso l'Ufficio centrale
relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile,
n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    3. I candidati che  non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere   la   prova   scritta   sono   considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5. I candidati che concorrono per i posti riservati ai possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella
domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova  scritta
in lingua tedesca, possono richiedere,  sul  posto,  l'assistenza  di
personale qualificato conoscitore della lingua stessa,  per  ottenere
chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della predetta prova. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
scritta munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni
nonche' elaboratori di calcolo.  Eventuali  apparecchi  telefonici  e
ricetrasmittenti  o,  comunque,  di  comunicazione,   devono   essere
obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera a). 
    8. Sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it 
      a) sara' pubblicata la banca  dati  da  cui  saranno  tratti  i
questionari somministrati ai candidati; 
      b)   saranno   rese   disponibili   informazioni    utili    al
raggiungimento della sede della prova scritta. 
    9. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
provvede a: 
      a) somministrare e revisionare i test; 
      b) attribuire a ciascun candidato un punto di merito da zero  a
trenta, pari alla conversione  aritmetica  del  punteggio  risultante
dalla correzione del test, arrotondato alla seconda cifra decimale. 
    10. Superano la prova scritta  e,  pertanto,  sono  ammessi  alle
prove di efficienza fisica, di cui all'art. 12 i candidati: 
      a) classificatisi nei primi duecento  posti  della  graduatoria
stilata ai soli fini della predetta prova; 
      b) che abbiano conseguito lo stesso punteggio  del  concorrente
classificatosi all'ultimo posto utile della graduatoria di  cui  alla
precedente lettera a). 
    I restanti aspiranti sono esclusi dal concorso. 
    11. L'esito della prova scritta sara' reso noto,  a  partire  dal
terzo giorno successivo (esclusi  i  giorni  di  sabato,  domenica  o
comunque festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione  della
predetta  prova,  mediante  avviso  disponibile  sul  portale  attivo
all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it_e presso l'ufficio centrale
relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile,
n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13. 
    12. I candidati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi per  essere  sottoposti  alle
prove   di   efficienza   fisica,   all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale,  secondo
il calendario e le modalita'  comunicati  con  ulteriore  avviso  che
sara' reso noto sul portale e presso l'ufficio di cui al comma  11  a
partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica o
comunque festivi) a  quello  di  pubblicazione  dell'avviso  relativo
all'esito della prova scritta di cui al medesimo comma. 
    Tali prove e accertamenti si svolgeranno secondo la tempistica  e
l'ordine di seguito riportato: 
      a) 1° giorno: prove di efficienza fisica; 
      b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica
per i candidati idonei alle prove di efficienza fisica; 
      c) 5° e 6° giorno: all'accertamento dell'idoneita' attitudinale
per   gli   aspiranti   idonei   agli   accertamenti   dell'idoneita'
psico-fisica. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199,  entro centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.