Art. 12 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  a)
sottopone i candidati  idonei  alla  prova  scritta,  alle  prove  di
efficienza fisica consistenti in: 
      a) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1.000  m  e
piegamenti sulle braccia; 
      b) prova facoltativa di corsa piana 100 m. 
    2. Sono ammessi a  sostenere  la  prova  facoltativa  di  cui  al
precedente  comma   1,   unicamente   i   candidati   che   l'abbiano
specificatamente richiesto all'atto della presentazione della domanda
di partecipazione al concorso. 
    3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nelle
tabelle in allegato 2: 
      a) anche in una sola delle discipline  obbligatorie,  determina
la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso; 
      b) nella prova facoltativa, non incide  sulla  gia'  conseguita
idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 
    4. Ai fini della redazione della graduatoria unica di merito,  ai
candidati risultati idonei  alle  prove  di  efficienza  fisica  sono
attribuiti, sulla base  della  somma  dei  punti  conseguiti  secondo
quanto riportato in allegato 2, i seguenti punteggi: 
      
 
           ===============================================
           |    Totale punti     |Punteggi utili ai fini |
           |  conseguiti nelle   |della graduatoria unica|
           |        prove        |       di merito       |
           +=====================+=======================+
           |      da 1 a 2       |           1           |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 2,5 a 3      |          2,5          |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 3,5 a 4      |           4           |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 4,5 a 5      |          5,5          |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 5,5 a 6      |           7           |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 6,5 a 7      |          8,5          |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 7,5 a 8      |          10           |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 8,5 a 9      |         11,5          |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 9,5 a 10     |          13           |
           +---------------------+-----------------------+
           |    da 10,5 a 11     |         14,5          |
           +---------------------+-----------------------+
           |    da 11,5 a 12     |          16           |
           +---------------------+-----------------------+
 
    5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art.  7,
comma 1, lettera a) - pena la non  ammissione  del  concorrente  alle
prove in  argomento  e,  pertanto,  l'esclusione  dal  concorso -  un
certificato in corso di validita', in originale o copia conforme,  di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera  o
per  altro  sport  di  cui  alla  tabella  B  allegata   al   decreto
ministeriale  18  febbraio  1982   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, rilasciato da medici specializzati  in  medicina  dello
sport appartenenti alla Federazione medico  sportiva  italiana  o  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
sanitario  nazionale  in  cui  esercitano  medici  in   qualita'   di
specializzati in medicina dello sport. 
    6. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  delle
prove di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alle anzidette prove,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'amministrazione. 
    7. Il Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7,  comma
1, lettera a), provvede: 
      a) al differimento a una data non  successiva  al  21  febbraio
2020 delle concorrenti che, sulla base  dei  certificati  prodotti  o
degli accertamenti svolti, risultano positive al test  di  gravidanza
non potendo procedere all'effettuazione  delle  prove  di  efficienza
fisica e dovendo esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali  candidate
sono escluse dal concorso, se alla richiamata data, persista lo stato
di temporaneo impedimento; 
      b)  all'eventuale  differimento,  con   giudizio   motivato   e
insindacabile, a una data non successiva al limite temporale  di  cui
alla precedente lettera a), del candidato che: 
        1) impossibilitato a presentarsi nel  giorno  di  svolgimento
delle prove di cui al comma 1, consegni o faccia pervenire entro tale
data idonea certificazione medica  attestante  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti o  uno  stato  di  temporanea  indisposizione.
Detta   documentazione   puo'   essere,   in   alternativa,   inviata
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsoSAGF2019@pec.gdf.it A tale fine, fa fede  la  data  riportata
sulla «ricevuta di avvenuta  accettazione»  purche'  in  presenza  di
«ricevuta di avvenuta consegna»; 
        2) si infortuni prima o durante l'espletamento di  una  delle
prove e lo faccia presente a  uno  dei  membri  del  preposto  organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito. 
    8. I candidati risultati idonei alle prove di  efficienza  fisica
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    9. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.