Art. 15 Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. I candidati idonei all'accertamento di cui al precedente art. 13 sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, della durata di due giorni, secondo il calendario e le modalita' comunicati con l'avviso di cui all'art. 11, comma 12. 2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it 3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito. 4. Detto accertamento si articola in: a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento; b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato; c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari; e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo: a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici; b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d). 6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso. 7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.