Art. 16 Accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino 1. I candidati che conseguono l'idoneita' all'accertamento di cui all'art. 15 sono convocati presso la scuola alpina della Guardia di finanza di Predazzo (TN) per essere sottoposti dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), alla verifica dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it_e presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 2. La fase selettiva consiste nel sostenimento di: a) tre prove obbligatorie: «marcia in montagna», «arrampicata in palestra di roccia» e «sci alpino in pista»; b) una prova facoltativa: «discesa in corda doppia». Per ciascuna prova e' consentito un solo tentativo. 3. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa di cui al precedente comma 2, lettera b) unicamente i candidati che l'abbiano specificatamente richiesto all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 4. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle tabelle in allegato 5: a) anche in una sola delle discipline obbligatorie, determina la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso; b) nella prova facoltativa, non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 5. Ai fini della redazione della graduatoria unica di merito, ai candidati risultati idonei alle prove di attitudine al servizio di soccorso alpino sono attribuiti, sulla base della somma dei punti conseguiti secondo quanto riportato in allegato 5, i seguenti punteggi: =============================================== | Totale punti |Punteggi utili ai fini | | conseguiti nelle |della graduatoria unica| | prove | di merito | +=====================+=======================+ | 1 | 1,6 | +---------------------+-----------------------+ | 2 | 3,2 | +---------------------+-----------------------+ | 3 | 4,8 | +---------------------+-----------------------+ | 4 | 6,4 | +---------------------+-----------------------+ | 5 | 8 | +---------------------+-----------------------+ | 6 | 9,6 | +---------------------+-----------------------+ | 7 | 11,2 | +---------------------+-----------------------+ | 8 | 12,8 | +---------------------+-----------------------+ | 9 | 14,4 | +---------------------+-----------------------+ | 10 | 16 | +---------------------+-----------------------+ | 11 | 17,6 | +---------------------+-----------------------+ | 12 | 19,2 | +---------------------+-----------------------+ | 13 | 20,8 | +---------------------+-----------------------+ | 14 | 22,4 | +---------------------+-----------------------+ | 15 | 24 | +---------------------+-----------------------+ 6. All'atto del sostenimento dell'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) - pena la non ammissione del concorrente all'accertamento in argomento e, pertanto, l'esclusione dal concorso - un certificato in corso di validita', in originale o in copia conforme, di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici in qualita' di specializzati in medicina dello sport, qualora non piu' valido quello prodotto in sede di prove di efficienza fisica. 7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove di cui al comma 2, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'amministrazione. 8. Il Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) provvede: a) al differimento a una data non successiva al 15 aprile 2020 delle concorrenti che, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, risultano positive al test di gravidanza non potendo procedere all'effettuazione delle prove di cui al comma 2 e dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate sono escluse dal concorso, se alla richiamata data, persista lo stato di temporaneo impedimento; b) all'eventuale differimento, con giudizio motivato e insindacabile, a una data non successiva al limite temporale di cui alla precedente lettera a), del candidato che: 1) impossibilitato a presentarsi nel giorno di svolgimento delle prove di cui al comma 2, consegni o faccia pervenire entro tale data idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in alternativa, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2019@pec.gdf.it A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; 2) si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto organo collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito. 9. Durante il periodo delle prove, tutti i candidati dovranno munirsi, per esigenze legate allo svolgimento delle attivita' previste, di vestiario e di attrezzatura tecnica adeguata, riportata in allegato 6. 10. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari sono esclusi dal concorso. 11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.