Art. 17 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                del candidato alle prove concorsuali 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenti nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  prova
scritta, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica,   l'accertamento    dell'idoneita'    attitudinale    e
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  di   soccorso   alpino,
previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13,  15  e  16,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici  di  espletamento   delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui
all'art. 7, comma 1, hanno facolta' -  su  istanza  dell'interessato,
esclusivamente  per  documentate  cause  di   forza   maggiore -   di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel  rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse.  L'istanza,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsoSAGF2019@pec.gdf.it 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenti  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.