Art. 18 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
come integrata a mente del comma 4, lettera a), del medesimo art.  7,
procede,   nei   confronti    dei    candidati    risultati    idonei
all'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino di cui
all'art. 16, alla valutazione dei titoli secondo quanto riportato  in
allegato 7. 
    2. Tali titoli sono ritenuti validi se  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne  attesta
il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di  cui  all'art.  6,
comma 2.