Art. 19 
 
                     Graduatoria unica di merito 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
predispone la graduatoria unica di merito. 
    2. Sono iscritti  nella  graduatoria  unica  di  merito,  secondo
l'ordine di punteggio di merito complessivo, i candidati che  abbiano
conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le  fasi  concorsuali  di
cui all'art. 1, comma 3. 
    3. Il punteggio di merito complessivo e' determinato dalla  somma
aritmetica dei  punti  conseguiti,  secondo  quanto  riportato,  agli
articoli 11, 12, 16 e 18: 
      a) alla prova scritta; 
      b) alle prove di efficienza fisica; 
      c) alle prove per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nel
soccorso alpino; 
      d) alla valutazione dei titoli. 
    4. I concorrenti per i posti riservati di cui all'art.  1,  comma
2,  non  beneficiano  di  tale  riserva   laddove   risultino   privi
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore. In tal caso,  gli
stessi sono comunque  iscritti  nella  graduatoria  unica  di  merito
nell'ordine del punteggio conseguito. 
    La  riserva  di  posti  sara'  soddisfatta  conteggiando  tra   i
beneficiari della stessa anche i concorrenti che,  nella  graduatoria
unica di merito, si collochino gia' in  posizione  utile  per  essere
nominati vincitori. 
    Qualora i predetti posti riservati non possano  essere  ricoperti
per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento
agli altri candidati iscritti nella graduatoria unica di merito. 
    5. A parita' di merito, si osservano - per  quanto  compatibili -
le norme di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme  di
cui al successivo comma 5 del predetto decreto. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione  che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 6, comma 2. 
    6. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza viene  approvata  la  graduatoria  unica  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che risultino  compresi
nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva  di
posti di cui all'art. 1, comma 2. 
    7. Tale graduatoria  e'  resa  nota  con  avviso  pubblicato  sul
portale  attivo  all'indirizzo  https://concorsi.gdf.gov.it_e  presso
l'ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.