Art. 22 
 
               Spese per la partecipazione al concorso 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione  alle  prove  del  concorso,  sono  a   carico   degli
aspiranti. 
    2. Ai candidati dichiarati vincitori della  procedura  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
reparto di istruzione per  la  frequenza  del  corso  di  formazione,
secondo le disposizioni vigenti.