Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per i candidati risultati idonei alla  prova  scritta  di  cui
all'art. 11, il Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza
provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti,  a
richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello
dei carichi pendenti nonche': 
      a) il rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari
o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare. 
    2. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove
di efficienza fisica di cui all'art. 12, consegnare in  tale  sede  i
documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi  previsti  dalla  legge,  comprovanti  il  possesso  dei  titoli
maggiorativi    di    punteggio    e/o    preferenziali     previsti,
rispettivamente, dall'allegato 7 e dall'art. 5, comma 4, del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive
modificazioni e integrazioni, anche se non indicati nella domanda  di
partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione   della   stessa.   In   alternativa,    la    predetta
documentazione puo'  essere  inviata,  entro  la  data  di  effettivo
sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoSAGF2019@pec.gdf.it In tal  caso,  fa
fede la data riportata  sulla  «ricevuta  di  avvenuta  accettazione»
purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato entro la data di  effettivo  sostenimento
delle prove di efficienza fisica l'amministrazione  pubblica  che  la
detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  della  preferenza   e/o   del   punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento
della prova di efficienza fisica. 
    3. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione. 
    4. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.