Art. 7 Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo: a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la valutazione delle prove di efficienza fisica e dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri; c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da almeno sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio. 3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza possono avvalersi: a) di personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di reclutamento; b) dell'ausilio di esperti; c) di personale specializzato e tecnico. 4. La sottocommissione di cui al comma 1: a) lettera a), e' integrata, ai fini della valutazione dei titoli, da un ufficiale in servizio presso la scuola alpina; b) lettera d), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.