Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo: 
      a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta,  la
valutazione delle prove di  efficienza  fisica  e  dei  titoli  e  la
formazione della graduatoria unica di  merito,  composta  da  quattro
ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  tre  ufficiali
medici, membri; 
      c) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore  a  quello
dei medici della precedente sottocommissione o, a parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri; 
      d)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,
composta da almeno sei ufficiali  della  Guardia  di  finanza  periti
selettori, membri; 
      e)  sottocommissione  per  l'accertamento   dell'idoneita'   al
servizio di soccorso alpino, composta da due ufficiali della  Guardia
di finanza, membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i  lavori  di  rispettiva  competenza
possono avvalersi: 
      a) di  personale  di  sorveglianza,  all'uopo  individuato  dal
Centro di reclutamento; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    4. La sottocommissione di cui al comma 1: 
      a) lettera a), e' integrata,  ai  fini  della  valutazione  dei
titoli, da un ufficiale in servizio presso la scuola alpina; 
      b)  lettera  d),  puo'   avvalersi,   altresi',   durante   gli
accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.