Art. 10 Elenco nazionale 1. L'elenco nazionale dei candidati risultati idonei all'esito della selezione e' pubblicato sul portale del Ministero della salute secondo l'ordine alfabetico, senza l'indicazione del punteggio conseguito dagli stessi nella medesima procedura valutativa. 2. Durante il biennio di validita' dell'elenco, ogni possibile caso di decadenza dall'elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale, sara' valutato dalla commissione che adottera' al riguardo apposita delibera. 3. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.