Art. 10 
 
                          Elenco nazionale 
 
    1. L'elenco nazionale dei candidati  risultati  idonei  all'esito
della selezione e' pubblicato sul portale del Ministero della  salute
secondo  l'ordine  alfabetico,  senza  l'indicazione  del   punteggio
conseguito dagli stessi nella medesima procedura valutativa. 
    2. Durante il biennio di validita'  dell'elenco,  ogni  possibile
caso di decadenza dall'elenco dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di
direttore generale, sara' valutato dalla commissione che adottera' al
riguardo apposita delibera. 
    3. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che
siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di  direttore
generale per violazione degli  obblighi  di  trasparenza  di  cui  al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97.