IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  settembre  2003,
recante l'elenco delle imperfezioni e infermita' che  sono  causa  di
non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri  da  adottare
per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'Ordinamento  Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  4  giugno  2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco  delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e la direttiva tecnica  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  «Modifica
all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo Nazionale  dei
Vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  Armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore  della  difesa  -
Ispettorato  generale  della  sanita'  Militare,  recante  «Modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  23  aprile  2015,
concernente  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi   per   il
reclutamento dei VFP 4 dell'Esercito, della Marina militare, compreso
il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto Interministeriale 16 maggio 2018  del  Ministero
della difesa di concerto  con  il  ministero  della  Salute,  recante
«direttiva  Tecnica  in  materia  di  protocolli  sanitari   per   la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19  giugno  2019,
con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha comunicato le  entita'
massime dei reclutamenti del personale militare  autorizzate  per  il
2020; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2019 0141305 del 22  agosto  2019,
con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha espresso il nulla osta
all'emanazione di un bando di concorso straordinario, per  titoli  ed
esami, per il reclutamento, per il 2020, di  40  VFP  4  nelle  Forze
speciali dell'Esercito; 
    Visti il foglio n. M_D E0012000  REG  0184932  dell'11  settembre
2019 dello Stato Maggiore dell'Esercito, contenenti gli  elementi  di
programmazione per l'emanazione del bando di concorso in questione; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento della Funzione pubblica  del  24  aprile  2018,  recante
«Linee guida di  indirizzo  amministrativo  sullo  svolgimento  delle
prove concorsuali e  sulla  valutazione  dei  titoli,  ispirate  alle
migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia  di
reclutamento del  personale,  nel  rispetto  della  normativa,  anche
regolamentare, vigente in materia»; 
    Vista la circolare 6003 in data 10  settembre  2018  dello  Stato
Maggiore   dell'Esercito   recante    «Specializzazioni,    incarichi
principali e posizioni organiche  dei  Graduati  e  dei  Militari  di
Truppa (ex circolare O/GRD/TR)»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  Reg.ne  Succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
Personale Militare; 
    Visto il decreto del Ministro  della  difesa  16  gennaio  2013 -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Posti a concorso e destinatari 
 
    1. E' indetto, per il 2020, un concorso straordinario, per titoli
ed esami, per il reclutamento  di  40  VFP  4  nelle  Forze  speciali
dell'Esercito, riservato ai volontari in ferma prefissata di un  anno
(VFP 1) dell'Esercito in servizio, anche in rafferma  annuale,  o  in
congedo per fine ferma, in  possesso  della  qualifica  di  Operatore
Basico per le Operazioni Speciali (OBOS) e dei requisiti  di  cui  al
successivo art. 2. 
    2. Coloro che partecipano al concorso di cui  al  presente  bando
non potranno partecipare al distinto concorso per il reclutamento  di
VFP 4 che sara' indetto nel 2020. 
    3. Il 10% dei posti e' riservato alle seguenti categorie previste
dall'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati
presso  le  Scuole  Militari;  assistiti  dell'Opera   Nazionale   di
Assistenza per gli Orfani dei  Militari  di  Carriera  dell'Esercito;
assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei  familiari
e  degli  orfani  del  personale  della  Marina  Militare;  assistiti
dell'Opera  Nazionale  Figli  degli  Aviatori;  assistiti  dell'Opera
Nazionale di Assistenza per gli Orfani  dei  Militari  dell'Arma  dei
Carabinieri; figli di militari  deceduti  in  servizio.  In  caso  di
mancanza, anche  parziale,  di  candidati  idonei  appartenenti  alle
suindicate  categorie  di  riservatari,  i  relativi  posti   saranno
devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria di merito. 
    4. Per VFP 1 in  servizio  si  intendono  i  volontari  in  ferma
prefissata  di  un  anno  (anche  in  rafferma  annuale),   ancorche'
precedentemente congedati da altra ferma prefissata di  un  anno,  in
servizio alla data di scadenza del  termine  di  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso. Ai fini del presente bando non
e' considerato militare in servizio il concorrente che, alla medesima
data, presti servizio nelle Forze di completamento. 
    5. Per VFP 1  in  congedo  si  intendono  i  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (anche in  rafferma  annuale)  che  sono  stati
posti in congedo e che in tale posizione  si  trovano  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. L'eventualita' che il concorrente, alla  predetta  data,
si trovi nella posizione di richiamo nelle Forze di completamento non
rileva ai fini della modifica della suddetta posizione di congedo. 
    6. Nei casi accertati di  concorrenti  che,  nell'adempimento  di
attivita' operative svolte sul  territorio  nazionale  o  all'estero,
hanno riportato ferite o lesioni determinanti  assenza  dal  servizio
per un periodo superiore a novanta giorni alla data di  scadenza  del
termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
l'Amministrazione   della   difesa   valutera'   l'eventualita'    di
assicurarne la partecipazione alla procedura concorsuale nei  modi  e
nei tempi da essa stabiliti. 
    7. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, se  necessario,  l'Amministrazione
della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito  internet  del
Ministero della difesa  (www.difesa.it,  area  siti  di  interesse  e
approfondimenti, link concorsi e scuole militari  e  successivo  link
reclutamento volontari e truppa), che  avra'  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti  per  gli  interessati.  In  ogni  caso  la  stessa
Amministrazione provvedera' a formalizzare  la  citata  comunicazione
mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie
speciale. 
    8. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.