Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35° anno di eta'; d) possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente; f) essere stati riconosciuti da parte del CONI o dalle Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale e, inoltre, essere in possesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati all'art. 7 del presente bando; g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 198/2003, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/2003; h) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai sensi della normativa vigente. 2. I suddetti requisiti devono essere mantenuti fino alla data dell'immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, escluso quello dell'eta'. 3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che sono sospesi cautelarmente dal servizio, come previsto dall'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, e coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e delle qualita' morali e quelli dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera. 5. L'Amministrazione provvede, altresi', ad accertare il possesso dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso. 6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alla procedura concorsuale «con riserva». 7. L'esclusione dal concorso, per difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.