Art. 9 
 
                             Graduatorie 
 
    1. La commissione esaminatrice forma  le  graduatorie  di  merito
relative alle singole discipline/specialita' sportive sulla base  del
punteggio finale attribuito a ciascun candidato. 
    2. A parita' di merito, sono  applicate  le  preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.