Art. 14 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. La  graduatoria  di  merito  degli  idonei  per  ciascuno  dei
concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata  secondo  l'ordine
dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando: 
      a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) un terzo del punteggio espresso  in  trentesimi,  attribuito
nell'accertamento della lingua inglese; 
      d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      e) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera. 
    2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra'  conto
della riserva di posti prevista  in  ciascun  concorso  dall'art.  1,
comma 1 del presente decreto a favore dei sottufficiali  appartenenti
al  ruolo  Marescialli.  Nel  caso  in  cui  vi   siano   concorrenti
appartenenti a piu' categorie di riservatari, in sede di declaratoria
dei vincitori dei concorsi si  procedera'  a  soddisfare  le  riserve
secondo il seguente ordine: 
      a)  riserva  a  favore  degli   appartenenti   al   ruolo   dei
marescialli; 
      b) riserva a favore del coniuge e dei figli  superstiti  ovvero
dei  parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado  (se   unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    Qualora i posti riservati  non  dovessero  essere  ricoperti,  in
tutto  o  in  parte,  per  insufficienza   di   riservatari   idonei,
l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere secondo  quanto
previsto al precedente art. 1, comma 2. 
    3. Ferme restando le riserve dei posti di cui all'art.  1,  comma
1, lettera b), se i posti messi a  concorso  per  una  o  piu'  delle
suddette categorie non sono, in  tutto  o  in  parte,  ricoperti  per
insufficienza di  concorrenti  idonei,  gli  stessi  potranno  essere
devoluti ai concorrenti idonei in altre categorie,  secondo  l'ordine
della  graduatoria  generale  di  merito,  all'uopo   formata   dalla
commissione. 
    4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza  previsti  dall'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
dall'art. 73, comma 14 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande che i concorrenti
hanno dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  o  in  apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima.  A  parita'  od  in
assenza di titoli di preferenza, sempre a parita'  di  merito,  sara'
preferito il concorrente piu' giovane  d'eta',  in  applicazione  del
secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge  n.  127/1997,  come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 
    5.   Saranno   dichiarati   vincitori   -sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 5- i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti,
si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    6. Le graduatorie dei concorrenti idonei  saranno  approvate  con
distinti decreti dirigenziali, che saranno  pubblicati  nel  Giornale
Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre,  essi  saranno
pubblicati, a puro  titolo  informativo,  nel  portale  dei  concorsi
on-line.