Art. 14 Graduatorie di merito 1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando: a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; b) il punteggio riportato nella prova orale; c) un terzo del punteggio espresso in trentesimi, attribuito nell'accertamento della lingua inglese; d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; e) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto della riserva di posti prevista in ciascun concorso dall'art. 1, comma 1 del presente decreto a favore dei sottufficiali appartenenti al ruolo Marescialli. Nel caso in cui vi siano concorrenti appartenenti a piu' categorie di riservatari, in sede di declaratoria dei vincitori dei concorsi si procedera' a soddisfare le riserve secondo il seguente ordine: a) riserva a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; b) riserva a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Qualora i posti riservati non dovessero essere ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di riservatari idonei, l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere secondo quanto previsto al precedente art. 1, comma 2. 3. Ferme restando le riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), se i posti messi a concorso per una o piu' delle suddette categorie non sono, in tutto o in parte, ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere devoluti ai concorrenti idonei in altre categorie, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, all'uopo formata dalla commissione. 4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 5. Saranno dichiarati vincitori -sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 5- i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 6. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con distinti decreti dirigenziali, che saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel portale dei concorsi on-line.