Art. 13 
 
                   Approvazione della graduatoria 
 
    1. La graduatoria, riconosciuta la regolarita'  delle  operazioni
di concorso, e' approvata con decreto del Ministro della giustizia. 
    2. Con lo stesso decreto il numero dei posti  messi  a  concorso,
nei  limiti  dei  posti  disponibili  in  seguito  a   concorsi   per
trasferimento andati deserti, esistenti al momento  della  formazione
della  graduatoria,  puo'  essere  aumentato  nella  misura  preVista
dall'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, come modificato dalla
legge 30 dicembre 2010, n. 233, sentito il  Consiglio  nazionale  del
notariato. 
    3. A norma dell'art. 32 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  la
graduatoria sara' pubblicata sul sito internet  del  Ministero  della
giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del
concorso. Tale pubblicazione  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti di legge.