Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  Alle  operazioni  concorsuali  sovrintende  una   commissione
esaminatrice, costituita ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 166, come modificato dall'art. 66 della  legge  18
giugno 2009, n. 69. La commissione esaminatrice  e'  nominata  almeno
dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, con  decreto  del
Ministro della giustizia.