Art. 7 Diario delle prove scritte 1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo quanto sara' indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 19 maggio 2020. 2. In detta Gazzetta Ufficiale si dara' comunicazione di eventuali rinvii di quanto preVisto al comma precedente. 3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti. 4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono inoltre tenuti a compiere i seguenti adempimenti: a) identificazione personale; b) ritiro della tessera di ammissione; c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione esaminatrice. Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e nei giorni ugualmente indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 o in una successiva, in caso di rinvio. 5. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni delle prove scritte. 6. Ai sensi dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e' consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato. E' altresi' ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana. 7. I predetti testi, sulla copertina esterna e anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere, scritto in modo chiaro, il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono. 8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal comma 6 del presente articolo; in particolare sono esclusi quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono altresi' esclusi manoscritti, dattiloscritti, fotocopie dei testi consentiti e le riproduzioni a stampa degli stessi. E' consentita la consultazione di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recanti testi normativi. 9. Per i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso la necessita' di essere assistiti da personale dell'amministrazione durante lo svolgimento delle prove scritte, ovvero nel caso di patologie insorte successivamente alla presentazione o alla spedizione della stessa, debitamente documentate, la commissione esaminatrice, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre che autorizzare l'assistenza richiesta, puo' aumentare il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove. 10. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati devono dimostrare la propria identita' personale, presentando uno dei documenti di cui al comma 11 e la tessera di ammissione, rilasciata all'atto dell'identificazione. 11. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione di cui al precedente comma 4, lettera b), devono presentare un valido documento di identificazione, rilasciato da un'Autorita' dello Stato. 12. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni caso, l'effigie del candidato.