Art. 8 
 
               Esame orale e attribuzione dei punteggi 
 
    1. Sono ammessi alle prove orali soltanto i concorrenti giudicati
idonei dalla commissione esaminatrice all'esito della lettura dei tre
elaborati scritti. Il giudizio di idoneita'  comporta  l'attribuzione
del voto minimo di trentacinque punti per ciascuna  delle  tre  prove
scritte. 
    2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 23, comma 3,  del  regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953; dalla data di affissione decorrono
i termini di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
    3. L'esame orale si intende  superato  se  il  concorrente  avra'
riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie. 
    4. Il voto  complessivo  assegnato  ai  concorrenti  che  avranno
conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e  siano
stati dichiarati idonei in uno o piu'  dei  precedenti  concorsi  per
esame a posti di notaio, e' aumentato di due punti per ciascuna delle
idoneita' precedentemente conseguite. 
    5. Il diritto di precedenza, stabilito  nell'art.  26  del  regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953,  e  successive  modificazioni,  e'
attribuito ai concorrenti a favore dei quali e'  applicato  l'aumento
di cui al comma 4 e solo in confronto ai concorrenti  cui  sia  stato
attribuito il medesimo aumento. 
    6. Saranno  dichiarati  idonei  coloro  che  avranno  conseguito,
nell'insieme delle prove scritte e orali, non meno  di  duecentodieci
punti su trecento.