Art. 15 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1.  Dopo  l'effettuazione  della  prova  scritta  e  prima  della
correzione degli elaborati, la sottocommissione di  cui  all'art.  8,
comma 1, lettera a), come integrata a mente del comma 4, lettera  a),
punto 1), del medesimo art. 8, procede alla  valutazione  dei  titoli
attribuendo  a  ciascun  candidato  la  maggiorazione  di   punteggio
determinata sulla base di quanto riportato nella scheda  in  allegato
9. 
    2. I predetti titoli sono ritenuti validi se posseduti alla  data
di scadenza del termine previsto per la presentazione  della  domanda
di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero  la  documentazione
che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui
all'art. 7. 
    3. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso  noto  ai
candidati con l'avviso di cui all'art. 16, comma 5, che ha valore  di
notifica, a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.