Art. 16 Revisione della prova scritta 1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla sottocommissione indicata dall'art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 4, lettera a), punto 1), del medesimo art. 8. 2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta trentesimi, arrotondati alla seconda cifra decimale. 3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi. 5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato e domenica o comunque festivi) e comunque entro il 20 aprile 2020, con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51 - Roma (numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di pubblicazione dell'esito della prova scritta. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e, se idonei, dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto sul portale e presso l'Ufficio di cui al comma 5 a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica o comunque festivi) a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della prova scritta di cui al medesimo comma. Tali accertamenti si svolgeranno secondo la tempistica e l'ordine di seguito riportato: a) primo, secondo e terzo giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica; b) quarto giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale per gli aspiranti idonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.