Art. 18 Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare 1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza per sostenere la visita medica preliminare devono presentare, in originale, la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta: a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto. I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento; e) certificato medico (format in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e d). 2. Sono causa di esclusione dal concorso: a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b); b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno- allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 3. I candidati di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo della guardia di finanza, devono, inoltre, produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento. 4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 12 maggio 2020, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento; b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione indicata all'art. 8, comma 1, lettera b), potra' concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, e' escluso dal concorso. 6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.