Art. 21 Mancata presentazione e differimento del candidato 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per: a) sostenere la prova preliminare di cui all'art. 12, se prevista, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 17, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'art. 19 e la prova orale di cui all'art. 20, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA2019@pec.gdf.it b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 13, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 2. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per la visita medica di incorporamento, prevista dall'art. 23, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore e debitamente documentati, devono essere comunicati all'indirizzo di posta elettronica certificata Bg0200000p@pec.gdf.it entro il terzo giorno solare successivo alla data di svolgimento della visita medica di incorporamento. Il Comandante dell'Accademia, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento e valutate le documentate cause impeditive, puo' differire - con giudizio motivato e insindacabile - la presentazione del candidato purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati tramite il Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 3. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.