Art. 22 Graduatoria unica di merito 1. La graduatoria unica di merito e' redatta dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a). 2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria, secondo l'ordine di punteggio di merito complessivo, i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere c), g) e h). 3. Il predetto punteggio di merito complessivo e' dato dalla somma aritmetica dei voti, punti e maggiorazioni conseguiti, secondo quanto stabilito agli articoli 15, 16 e 20: a) nella valutazione dei titoli; b) nella prova scritta; c) nella prova orale; d) nella prova facoltativa di conoscenza di lingua straniera eventualmente sostenuta. 4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 7. 5. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 23. Tale graduatoria e' resa nota con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51 - Roma (numero verde 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 12.