Art. 22 
 
                     Graduatoria unica di merito 
 
    1.  La   graduatoria   unica   di   merito   e'   redatta   dalla
sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a). 
    2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria, secondo l'ordine di
punteggio di merito complessivo, i candidati che hanno conseguito  il
giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art.  1,
comma 3, ad esclusione delle lettere c), g) e h). 
    3. Il predetto punteggio di  merito  complessivo  e'  dato  dalla
somma aritmetica dei voti, punti e maggiorazioni conseguiti,  secondo
quanto stabilito agli articoli 15, 16 e 20: 
      a) nella valutazione dei titoli; 
      b) nella prova scritta; 
      c) nella prova orale; 
      d) nella prova facoltativa di conoscenza  di  lingua  straniera
eventualmente sostenuta. 
    4. A parita' di merito, sono osservate le norme di  cui  all'art.
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno  1998,  n.
191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 7. 
    5. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 23. 
    Tale graduatoria e' resa nota con avviso disponibile sul  portale
attivo  all'indirizzo   «https://concorsi.gdf.gov.it»,   sulla   rete
intranet del Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il
pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale  XXI
Aprile, n. 51 - Roma (numero verde 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 12.