Art. 23 
 
                   Visita medica di incorporamento 
                 e ammissione al corso di formazione 
 
    1. Sono dichiarati vincitori e ammessi al  corso  di  formazione,
con il grado di tenente in qualita' di ufficiali allievi, i candidati
che, secondo l'ordine della graduatoria di  cui  all'art.  22,  siano
compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'art.  1,
comma 1, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito  il  giudizio
di idoneita' alla visita medica di  incorporamento  alla  quale  sono
sottoposti, prima della firma dell'atto  di  arruolamento,  da  parte
della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e). 
    2. Qualora per mancanza di candidati idonei: 
      a) il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),  non  possa
essere ricoperto, l'unita' disponibile  e'  conferita  in  aumento  a
quella messa a concorso per la specialita' amministrazione e, laddove
cosi' non ricoperta, alle altre specialita' di cui all'art. 1,  comma
1, lettera b), secondo il seguente ordine di priorita': 
        1) infrastrutture; 
        2) veterinaria; 
        3) commissariato; 
        4) motorizzazione - settore aereo; 
        5) psicologia; 
      b) uno o piu' posti di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  b)
rimangano scoperti, le unita' disponibili  sono  equamente  ripartite
e/o conferite in aumento alle altre specialita' di  cui  al  medesimo
art. 1, comma 1, lettera b), secondo il seguente ordine di priorita': 
        1) amministrazione; 
        2) infrastrutture; 
        3) veterinaria; 
        4) commissariato; 
        5) motorizzazione - settore aereo; 
        6) psicologia. 
    3. I candidati non idonei alla visita  medica  di  incorporamento
sono esclusi dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 
    5. I vincitori del concorso sono: 
      a) avviati alla frequenza  di  un  corso  di  formazione  della
durata non inferiore a un anno; 
      b) nominati tenenti in servizio permanente effettivo del  ruolo
tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza e  iscritti
in ruolo nell'ordine della graduatoria unica di merito del  concorso.
Se gia' in servizio  nelle  Forze  armate  o  nelle  altre  Forze  di
polizia,  devono  congedarsi  dalle  rispettive   Amministrazioni   e
consegnare all'Accademia della Guardia di finanza, copia: 
        1) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata; 
        2) della dichiarazione di accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  Comando/Ente  di
provenienza, se ufficiali, sottufficiali,  graduati  o  personale  di
qualifiche corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni devono recare gli estremi della
presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza. 
    6. Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro un periodo  corrispondente  a
un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente  dalla
data di inizio dello stesso, il Comando  generale  della  Guardia  di
finanza puo' dichiarare,  per  ciascuna  specialita',  vincitori  del
concorso altri candidati idonei nell'ordine della  graduatoria  unica
di merito. 
    7. Gli ufficiali allievi,  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione,  devono  sottoscrivere,  immediatamente  dopo  la  visita
medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di sette anni a  decorrere  dalla  data  di  inizio  dello
stesso ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva  ammissione  al
corso. 
    8. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il
corso di formazione: 
      a)  se  provenienti  da  personale   appartenente   al   Corpo,
riassumono la precedente posizione di  stato.  Il  periodo  di  corso
effettuato  e',  in  tale  caso,  computato  per   intero   ai   fini
dell'anzianita' di servizio e di grado; 
      b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.