Art. 23 Visita medica di incorporamento e ammissione al corso di formazione 1. Sono dichiarati vincitori e ammessi al corso di formazione, con il grado di tenente in qualita' di ufficiali allievi, i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 22, siano compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e). 2. Qualora per mancanza di candidati idonei: a) il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), non possa essere ricoperto, l'unita' disponibile e' conferita in aumento a quella messa a concorso per la specialita' amministrazione e, laddove cosi' non ricoperta, alle altre specialita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), secondo il seguente ordine di priorita': 1) infrastrutture; 2) veterinaria; 3) commissariato; 4) motorizzazione - settore aereo; 5) psicologia; b) uno o piu' posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) rimangano scoperti, le unita' disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in aumento alle altre specialita' di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera b), secondo il seguente ordine di priorita': 1) amministrazione; 2) infrastrutture; 3) veterinaria; 4) commissariato; 5) motorizzazione - settore aereo; 6) psicologia. 3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso. 4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 5. I vincitori del concorso sono: a) avviati alla frequenza di un corso di formazione della durata non inferiore a un anno; b) nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria unica di merito del concorso. Se gia' in servizio nelle Forze armate o nelle altre Forze di polizia, devono congedarsi dalle rispettive Amministrazioni e consegnare all'Accademia della Guardia di finanza, copia: 1) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata; 2) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di qualifiche corrispondenti. Le suddette domande/dichiarazioni devono recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza. 6. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro un periodo corrispondente a un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio dello stesso, il Comando generale della Guardia di finanza puo' dichiarare, per ciascuna specialita', vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria unica di merito. 7. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello stesso ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso. 8. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il corso di formazione: a) se provenienti da personale appartenente al Corpo, riassumono la precedente posizione di stato. Il periodo di corso effettuato e', in tale caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado; b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.