Art. 7 Documentazione 1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e della valutazione dei titoli di cui all'art. 15, le strutture periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione del Comandante generale n. 225632, in data 20 luglio 2016, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai candidati in servizio nella Guardia di finanza ammessi alla prova scritta, devono: a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione; b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini comunicati dal Centro di reclutamento, secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando generale - I reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016; d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del Corpo della guardia di finanza»; e) comunicare, per il tramite del Centro di reclutamento, l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico. 2. Inoltre, il Centro di reclutamento, per gli altri candidati ammessi alla prova scritta, provvede, tramite i Comandi del Corpo territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti. 3. E' onere dei candidati consegnare o far pervenire al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio procedure reclutative - Sezione allievi ufficiali, via delle Fiamme Gialle, n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA2019@pec.gdf.it: a) se ammessi alla prova scritta, entro il giorno di svolgimento della stessa, il prospetto in allegato 3: 1) al fine di fornire, per la corretta valutazione da parte della competente sottocommissione, eventuali ulteriori informazioni di dettaglio su ciascuno dei titoli di merito indicati nella domanda di partecipazione nonche' di presentare eventuale documentazione probatoria - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - attestante il possesso di titoli di merito anche se non indicati nella citata istanza di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. Al riguardo, si specifica che: (a) per le attivita' professionali, occorre indicare l'Ente presso il quale e' stata esercitata l'attivita' nonche' la durata e la tipologia di impiego svolto; (b) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master e corsi di specializzazione/perfezionamento post lauream, posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto, e' necessario fornire informazioni utili all'individuazione dell'ente presso il quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto degli stessi; 2) unitamente alle pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui all'allegato 9, specificando se indicate o meno nella domanda di partecipazione. Non saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni tecnico-scientifiche non consegnate/pervenute entro i termini sopra indicati e i titoli di merito per i quali la preposta sottocommissione non dispone, ai fini della corretta attribuzione di punteggio maggiorativo, di informazioni dettagliate e/o della documentazione attestante il relativo possesso entro la data di scadenza dell'istanza di partecipazione al concorso ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova scritta; b) se ammessi alla prova orale, entro la data di rispettivo svolgimento della stessa, i documenti in carta semplice o le relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso di taluno dei titoli preferenziali di cui all'art. 22, comma 4, anche se non indicati nella domanda di partecipazione al concorso purche' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della stessa. I titoli preferenziali in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o abbia comunicato entro la data di effettivo svolgimento della prova orale l'Amministrazione pubblica che la detiene. Non saranno oggetto di valutazione i titoli preferenziali per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento della prova orale. 4. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e' trasmesso al Centro di reclutamento, secondo le modalita' e la tempistica comunicate dallo stesso Centro. 5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.