Art. 8 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non  inferiore  a
colonnello: 
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione  della  graduatoria  unica  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b)  sottocommissione  per   la   visita   medica   preliminare,
costituita da  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  e  da  tre
ufficiali medici, membri; 
      c) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici  della
precedente sottocommissione o, a  parita'  di  grado,  comunque,  con
anzianita' superiore), membri; 
      d)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo,  composta  da
almeno quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti  selettori,
membri; 
      e) sottocommissione per  la  visita  medica  di  incorporamento
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale
medico, membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano  a  eccezione
degli ufficiali medici, che  nelle  sottocommissioni  per  le  visite
mediche possono rivestire anche il grado di tenente. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi: 
      a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro
di reclutamento; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    4. La sottocommissione di cui al comma 1: 
      a) lettera a), e' integrata, per l'effettuazione: 
        1) della prova scritta, della valutazione dei titoli e  della
prova orale di ciascuna specialita' a concorso, da: 
          (a) un ufficiale della Guardia di  finanza  appartenente  o
impiegato    alla    medesima    specialita'/settore    del     ruolo
tecnico-logistico-amministrativo; 
          (b) un esperto in una o piu' materie  oggetto  delle  prove
scritta e orale; 
        2) della prova facoltativa di lingua straniera, da  ufficiali
della Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa; 
      b)   lettera   d),   puo'   avvalersi,   altresi',   ai    fini
dell'accertamento  dell'idoneita'   attitudinale,   dell'ausilio   di
psicologi.