Art. 10 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1, i concorrenti saranno sottoposti, a  cura  delle  competenti
commissioni, ad accertamenti volti al  riconoscimento  dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare incondizionato  quale  ufficiale  in
servizio permanente in base  alla  normativa  vigente  per  l'accesso
all'Arma/Corpo prescelto.  L'idoneita'  psicofisica  dei  concorrenti
sara' definita tenendo conto del vigente «Elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio  militare»
di cui all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo   2010,   n.   90,   delle   direttive   tecniche   riguardanti
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare e criteri  per  delineare  il  profilo
sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio   militare,
approvate con il decreto ministeriale 4 giugno 2014, nonche'  tenendo
conto dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla
forza muscolare e  alla  massa  metabolicamente  attiva,  nei  limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1,  lettera  c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
rilevati secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica ed.
2016 dell'Ispettorato generale della  sanita'  militare,  di  cui  in
premessa, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative
indicate  nelle  specifiche  appendici.  Tale  requisito  non   sara'
nuovamente accertato nei confronti dei candidati che  siano  militari
in servizio all'atto  degli  accertamenti  psicofisici,  in  possesso
dell'idoneita'  incondizionata  al  servizio  militare.  La  relativa
attestazione  dovra'  essere  portata  al  seguito.  La  facolta'  di
proporre istanza di riconvocazione non e' prevista per il concorso di
cui al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  a)  in  quanto  gli
accertamenti psicofisici avranno luogo contestualmente alle prove  di
efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei
casi e con le modalita'  di  cui  al  precedente  art.  6,  comma  7,
dovranno essere proposte all'atto della convocazione  alle  prove  di
efficienza fisica. 
    2. Le modalita' di espletamento degli  accertamenti  psicofisici,
la documentazione da portare al seguito - in  originale  o  in  copia
resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge  -  all'atto
della  presentazione  ai  rispettivi  enti   di   selezione   e   gli
accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente
indicati nelle appendici al bando, nelle quali sono altresi' indicati
i requisiti fisici di cui i candidati devono essere  riconosciuti  in
possesso ai fini del conseguimento dell'idoneita', nonche' i  profili
sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali  e
di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati, entro
il giorno antecedente a quello  di  presentazione,  presso  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
Servizio sanitario nazionale. Sara'  cura  del  concorrente  produrre
anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme  secondo
le modalita'  stabilite  dalla  legge  -  della  struttura  sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento. 
    3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da  parte
della  commissione  competente  per  gli  accertamenti   psicofisici,
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti,  la
commissione  non  esprimera'  giudizio,  ne'  definira'  il   profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra'  detti
concorrenti ai  previsti  accertamenti  psicofisici,  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. 
    Tale termine non potra' superare: 
      a) Esercito: i dieci giorni  successivi  la  prova  scritta  di
composizione italiana; 
      b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica; 
      c) Aeronautica: i cinque giorni antecedenti la prova scritta di
composizione italiana; 
      d)  Arma  dei  carabinieri:  la  data   di   formazione   della
graduatoria di ammissione al tirocinio. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno  assenti  al  momento  dell'inizio  degli   accertamenti
psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli  eventi  di
cui al precedente art. 1, comma 7.  Non  saranno  previste  ulteriori
riconvocazioni. 
    4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso  di  positivita'
del test di gravidanza, la commissione competente non procedera' agli
accertamenti psicofisici e si asterra' dalla pronuncia del  giudizio,
a mente dell'art. 580, comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  secondo  il  quale  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio  militare.  Pertanto,  nei  confronti  dei
candidati  il  cui  stato  di  gravidanza  sia  stato  accertato,  la
Direzione generale  per  il  personale  militare  o  l'ente  delegato
procedera'  alla  convocazione  al  predetto  accertamento  in   data
compatibile con il completamento della procedura  concorsuale,  entro
il termine fissato per la definizione  delle  graduatorie  finali  di
ammissione ai corsi e, per i soli concorsi di cui al precedente  art.
1, comma 1, lettere  a)  e  d),  entro  il  termine  fissato  per  la
definizione delle graduatorie  di  ammissione  al  tirocinio.  Se  in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura,  la  preposta  commissione  ne  dara'  notizia  alla  citata
Direzione generale o all'ente delegato che  escludera'  il  candidato
dal concorso per l'impossibilita' di procedere  all'accertamento  del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 
    5.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali, fatte salve le  ipotesi  di
ammissione con riserva di cui alle appendici al bando. 
    6. Per i soli concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a), b) e c) e salvi  i  casi  in  cui  non  sia  diversamente
disposto nelle appendici al bando, i concorrenti  giudicati  inidonei
potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza
di  ulteriori  accertamenti  psicofisici  (i  concorrenti   minorenni
potranno esercitare tale facolta' improrogabilmente entro  il  giorno
successivo a quello della comunicazione  del  motivo  di  inidoneita'
facendo pervenire la predetta  istanza,  firmata  dall'interessato  e
vistata  da  entrambi  i  genitori  o  dal  genitore   che   esercita
l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di
posta elettronica (PE) o posta  elettronica  certificata  (PEC)  agli
indirizzi di cui al precedente art. 5, comma 3, lettere a)  e  b)  e,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),  al
seguente indirizzo commisanappel@aeronautica.difesa.it  Tale  istanza
dovra' essere integrata mediante l'invio (tramite messaggio di  posta
elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC))  ai  predetti
indirizzi, improrogabilmente entro il decimo giorno  successivo  alla
data degli accertamenti psicofisici, di copia in formato PDF o  JPEG,
di un valido documento di identita' del candidato (qualora minorenne,
di entrambi i  genitori  o  del  genitore  che  esercita  l'esclusiva
potesta' o, in mancanza, del tutore) rilasciato da un'amministrazione
pubblica e di copia in formato PDF o JPEG  di  idonea  documentazione
specialistica  rilasciata  da  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale,
relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in  considerazione  istanze  prive  della  prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. 
    7. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera'
apposita comunicazione mediante  avviso  inserito  nell'area  privata
della  sezione  comunicazioni  del  portale   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione)  o  telegramma.  In  caso  di  mancato   accoglimento
dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con  le
medesime modalita', che  il  giudizio  di  inidoneita'  riportato  al
termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato. 
    8. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti  che
hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici  -  in
caso  di  accoglimento  di  tale  istanza  -  sara'  espresso   dalla
commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici a  seguito  di
valutazione della documentazione  prodotta  a  corredo  dell'istanza,
ovvero, solo se  lo  riterra'  necessario,  a  seguito  di  ulteriori
accertamenti psicofisici disposti. 
    9. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e' definitivo.
Pertanto,  per  i  concorrenti  giudicati   idonei   la   commissione
provvedera' a definire il  profilo  sanitario  e,  ove  previsto,  ad
attribuire il relativo punteggio. I concorrenti  dichiarati  inidonei
anche  a  seguito  della  valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori
accertamenti  psicofisici  disposti,   nonche'   quelli   che   hanno
rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.