Art. 11 Prove di efficienza fisica 1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e d) saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, alle prove di efficienza fisica. 2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno a cura delle competenti commissioni e potranno prevedere l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione dal concorso. 3. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi muniti della seguente documentazione in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge: a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera (e anche per il nuoto per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)), in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2019 e dovra' essere valido fino al 31 ottobre 2020; b) se concorrente di sesso femminile, referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni) per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica. La mancata presentazione o validita' dei documenti di cui al presente comma non consentira' l'ammissione dei concorrenti a sostenere le prove di efficienza fisica e determinera' l'esclusione dal concorso. 4. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni o di indisposizioni precedentemente verificatisi potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l'ufficiale medico presente [per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), il dirigente del servizio sanitario del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto], adottera' le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data. 5. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una indisposizione, dovranno immediatamente comunicarlo alla competente commissione la quale, con le modalita' di cui al precedente comma 4, adottera' le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove di efficienza fisica che perverranno da parte di concorrenti che le avranno portate comunque a compimento, anche se con esito negativo. 6. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, otterranno dalla commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o con lettera raccomandata o telegramma o, ove possibile, mediante consegna diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra data. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) la riconvocazione avverra' esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. La data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere compatibile: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), con quella indicata al precedente art. 10, comma 3, lettera a); b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), con la data di prevista conclusione dello svolgimento delle prove orali di tutte le sessioni d'esame; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), con il calendario di svolgimento delle prove di efficienza fisica. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di efficienza fisica, ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), per il quale si rimanda al successivo art. 15 e alle disposizioni specifiche contenute nella relativa appendice. 8. L'esito delle prove di efficienza fisica e' definitivo e sara' comunicato seduta stante agli interessati.