Art. 12 Accertamenti attitudinali 1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali, a cura delle competenti commissioni. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) si osserveranno le disposizioni di cui al successivo art. 15. 2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a valutarne le qualita' attitudinali e a valutare, rispetto alle distinte caratteristiche di impiego, il possesso delle capacita' e dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze armate ovvero nell'Arma dei carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalita' indicati nelle appendici al bando. 3. Poiche' l'espletamento degli accertamenti attitudinali e' previsto contestualmente ad altre prove concorsuali eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 7, dovranno essere proposte, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica e, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), all'atto della convocazione agli accertamenti psicofisici. 4. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio sulla idoneita', senza attribuzione di alcun punteggio, definitivo e comunicato seduta stante. 5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 6. Per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), saranno chiamati a completare gli accertamenti attitudinali, con riserva, anche i concorrenti di cui all'art. 10, comma 6 del bando i quali, se giudicati inidonei al termine degli stessi, non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti psicofisici.