Art. 12 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1, saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali,  a  cura  delle
competenti commissioni. Per il concorso di cui al precedente art.  1,
comma 1, lettera  c)  si  osserveranno  le  disposizioni  di  cui  al
successivo art. 15. 
    2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le  qualita'  attitudinali  e  a  valutare,  rispetto  alle
distinte caratteristiche di impiego, il possesso  delle  capacita'  e
dei requisiti necessari al fine  di  un  positivo  inserimento  nelle
Forze armate ovvero  nell'Arma  dei  carabinieri.  Tali  accertamenti
saranno svolti secondo  i  criteri  e  le  modalita'  indicati  nelle
appendici al bando. 
    3. Poiche'  l'espletamento  degli  accertamenti  attitudinali  e'
previsto contestualmente ad altre prove concorsuali eventuali istanze
di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui  al  precedente
art. 6, comma 7, dovranno essere proposte, per il concorso di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), all'atto  della  convocazione
alle prove di  efficienza  fisica  e,  per  il  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), all'atto  della  convocazione
agli accertamenti psicofisici. 
    4. Al termine degli  accertamenti  attitudinali,  la  commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente,  un  giudizio  sulla
idoneita',  senza  attribuzione  di  alcun  punteggio,  definitivo  e
comunicato seduta stante. 
    5.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    6. Per il concorso di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
saranno chiamati a  completare  gli  accertamenti  attitudinali,  con
riserva, anche i concorrenti di cui all'art. 10, comma 6 del bando  i
quali, se giudicati inidonei al termine  degli  stessi,  non  saranno
ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti psicofisici.