Art. 15 Prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali e comportamentali. 1. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) l'idoneita' alle prove di efficienza fisica e l'idoneita' sotto il profilo psicoattitudinale e comportamentale dei concorrenti, risultati idonei alle prove precedenti, sara' accertata dalle competenti commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), numeri 5) e 6). Gli accertamenti attitudinali e comportamentali si svolgeranno ai sensi delle direttive di Forza armata vigenti all'atto degli accertamenti. A tal fine, i candidati saranno convocati presso l'Accademia aeronautica, per sostenere dette prove, per gruppi, in considerazione del ruolo per il quale gli stessi stanno concorrendo, secondo le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 8. Potranno essere prese in considerazione eventuali istanze di riconvocazione, presentate ai sensi dell'art. 6, comma 7, per i ruoli per cui non e' previsto lo svolgimento di tali prove in un unico gruppo. 2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, il referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione in Accademia aeronautica (la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni). La mancata presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione delle concorrenti dalle prove. Se all'atto della presentazione in Accademia aeronautica dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, e' facolta' dell'Accademia aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza dell'idoneita' medesima. 3. Durante la permanenza presso l'istituto, i concorrenti: a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica; b) saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti attitudinali e comportamentali ed effettueranno un programma di attivita', di cui all'appendice al bando, inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e delle qualita' richieste dall'art. 646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per la futura nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare; c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine delle prove e accertamenti. 4. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle prove concorsuali coloro che: a) non otterranno nei vari giudizi e nella valutazione complessiva i punteggi minimi indicati nella citata appendice; b) rinunceranno alla prosecuzione delle prove; c) non supereranno con esito favorevole le prove di efficienza fisica obbligatorie; d) non supereranno con esito favorevole gli accertamenti attitudinali e comportamentali; e) matureranno assenze, anche non continuative, che superano complessivamente un terzo del periodo necessario per l'espletamento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti attitudinali e comportamentali. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato - anche se presente in istituto - non ha preso parte a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel computo delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia aeronautica, a seguito di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti. 5. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai risultati conseguiti in ogni singola prova che determinera' il giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 6. Solo i concorrenti giudicati idonei sia alle prove di efficienza fisica che agli accertamenti attitudinali e comportamentali saranno ammessi alle successive prove concorsuali.