Art. 17 
 
Prova di conoscenza della  lingua  inglese  e  prove  facoltative  di
                     ulteriore lingua straniera 
 
    1. Le prove di lingua straniera sono previste in tutti i concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1 con le seguenti modalita': 
      prova  di  conoscenza  della  lingua  inglese:  tale  prova  e'
obbligatoria in tutti concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e
verra' effettuata secondo le modalita' specificate nelle appendici al
bando; 
      per il solo concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), prova scritta facoltativa di ulteriore lingua  straniera:
tale prova potra' essere sostenuta in una delle  lingue  straniere  a
scelta del candidato tra quelle indicate alla sezione 2, paragrafo  7
dell'appendice Arma dei carabinieri al bando e con le  modalita'  ivi
indicate. I candidati in possesso dell'attestato  di  bilinguismo  di
cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d) non potranno  scegliere
per la prova facoltativa la lingua tedesca; 
      prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera:  tale
prova e' prevista in ciascuno dei concorsi di cui al precedente  art.
1, comma 1 e potra' essere sostenuta in lingue straniere a scelta del
candidato tra quelle indicate nelle appendici al bando. 
    2.  La  prova  facoltativa  potra'  essere  sostenuta  dai   soli
concorrenti  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  nella   domanda   di
partecipazione al concorso di interesse. 
    3. La prova orale facoltativa, della durata massima  di  quindici
minuti, si svolgera' con le seguenti modalita': 
      breve colloquio di carattere generale, anche  finalizzato  alla
presentazione del candidato; 
      lettura di un brano di senso compiuto,  sintesi  e  valutazione
personale; 
      conversazione  guidata,  che  abbia  come  spunto   il   brano,
finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di  espressioni
di uso quotidiano e formule comuni. 
    Per il solo concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), la prova orale facoltativa  di  lingua  straniera  potra'
essere sostenuta dai candidati che avranno superato la prova  scritta
facoltativa nella medesima lingua. 
    4. Al termine della prova di conoscenza della  lingua  inglese  e
della  prova  facoltativa  di  ulteriore  lingua  straniera   saranno
assegnati i punteggi indicati nelle appendici al bando. Tali punteggi
saranno utili per la formazione delle graduatorie finali. 
    5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio  della  prova  di
conoscenza della lingua inglese, nonche' quelli  che  rinunceranno  a
sostenerla, saranno esclusi dal  concorso.  Il  mancato  espletamento
della  prova  facoltativa   di   ulteriore   lingua   straniera   non
determinera', invece, l'esclusione dai concorsi.  I  concorrenti  che
non intenderanno sostenere  piu'  detta  prova  facoltativa  dovranno
rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.