Art. 17 Prova di conoscenza della lingua inglese e prove facoltative di ulteriore lingua straniera 1. Le prove di lingua straniera sono previste in tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 con le seguenti modalita': prova di conoscenza della lingua inglese: tale prova e' obbligatoria in tutti concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e verra' effettuata secondo le modalita' specificate nelle appendici al bando; per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), prova scritta facoltativa di ulteriore lingua straniera: tale prova potra' essere sostenuta in una delle lingue straniere a scelta del candidato tra quelle indicate alla sezione 2, paragrafo 7 dell'appendice Arma dei carabinieri al bando e con le modalita' ivi indicate. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d) non potranno scegliere per la prova facoltativa la lingua tedesca; prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera: tale prova e' prevista in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e potra' essere sostenuta in lingue straniere a scelta del candidato tra quelle indicate nelle appendici al bando. 2. La prova facoltativa potra' essere sostenuta dai soli concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso di interesse. 3. La prova orale facoltativa, della durata massima di quindici minuti, si svolgera' con le seguenti modalita': breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla presentazione del candidato; lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; conversazione guidata, che abbia come spunto il brano, finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di espressioni di uso quotidiano e formule comuni. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), la prova orale facoltativa di lingua straniera potra' essere sostenuta dai candidati che avranno superato la prova scritta facoltativa nella medesima lingua. 4. Al termine della prova di conoscenza della lingua inglese e della prova facoltativa di ulteriore lingua straniera saranno assegnati i punteggi indicati nelle appendici al bando. Tali punteggi saranno utili per la formazione delle graduatorie finali. 5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova di conoscenza della lingua inglese, nonche' quelli che rinunceranno a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. Il mancato espletamento della prova facoltativa di ulteriore lingua straniera non determinera', invece, l'esclusione dai concorsi. I concorrenti che non intenderanno sostenere piu' detta prova facoltativa dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.