Art. 19 Tirocinio 1. La convocazione al tirocinio avverra', per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e d), con le modalita' di cui al precedente art. 6, commi 8 e 9 e, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) seduta stante al termine delle prove orali. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti a prove e accertamenti nelle aree indicate nelle appendici al bando, in cui sono anche riportati i relativi punteggi attribuibili. 2. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta giorni, per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), e di circa tredici giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari, scolastiche e attitudinali/comportamentali. 3. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), i concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine. Se ammessi alla frequenza del corso, saranno nuovamente sottoposti a detto test. In caso di positivita', saranno rinviati d'ufficio e ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al precedente art. 2. 4. Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso, per taluni concorrenti insorgano dubbi sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, sara' facolta' dell'accademia inviare detti concorrenti all'osservazione delle competenti commissioni per gli accertamenti psicofisici, nominate nell'ambito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e d), per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza dell'idoneita' medesima. 5. I concorrenti per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e d), convocati per la frequenza del tirocinio, dovranno consegnare: a) fotografia recente, formato tessera (cm 4 x 5), con scritto in basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; b) certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; c) in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella. 6. Tutti i concorrenti dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 7. I concorrenti ammessi al tirocinio dovranno contrarre, all'atto della presentazione in accademia, una ferma volontaria di durata pari a quella del tirocinio stesso, dalla quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o ne saranno esclusi - per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza maggiore - o non saranno comunque ammessi ai corsi. I concorrenti compiranno il tirocinio: a) in qualita' di militari di truppa, se provenienti dalla vita civile; b) con il grado rivestito, previo richiamo in servizio, se ufficiali o sottufficiali di complemento congedati; c) con il grado rivestito, se militari in servizio. 8. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno a percepire dagli enti di appartenenza gli assegni spettanti. Essi non dovranno contrarre la ferma di cui al precedente comma. Qualora la data del congedo venga a cadere nel periodo del tirocinio, saranno chiamati a contrarre una ferma per la durata residua del tirocinio stesso. 9. I concorrenti di cui al precedente comma 7, lettera b): a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in accademia per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualita' di allievi; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di inizio della frequenza del tirocinio e fino al termine dello stesso. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi. 10. I concorrenti che, all'atto della presentazione in accademia per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio e sino all'eventuale ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati presso l'accademia stessa e saranno rinviati agli enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi ovvero, per il solo concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), al termine del tirocinio. 11. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno: a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in accademia, ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'istituto; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), trattenuti in servizio, con il grado rivestito, per la sola durata del tirocinio. 12. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto previste per gli allievi dell'accademia, saranno forniti di vitto e alloggio e sara', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e d) e al termine del tirocinio per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). Non sara' consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri concorsi. 13. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'accademia i frequentatori che: a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative, complessivamente superiori alla meta' della durata del tirocinio stesso. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato - anche se presente in istituto - non ha preso parte a tutte le attivita' programmate. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), i candidati convocati in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi di quanto disposto nelle appendici al bando dovranno, comunque, risultare presenti per la meta' della durata dell'intero tirocinio; c) non risulteranno piu' in possesso del profilo sanitario previsto per l'idoneita' psicofisica necessaria per la partecipazione al concorso; d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio finale; e) risulteranno destinatari della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore. Vista la particolare e ridotta durata del tirocinio, la procedura relativa alla sanzione di corpo dovra' derogare alle tempistiche vigenti in materia disposte dalla Direzione generale per il personale militare, affinche' la procedura stessa possa essere definita in tempi compatibili con il termine del tirocinio. 14. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il giudizio di inidoneita', da considerare definitivo, saranno esclusi dal concorso. 15. Le comunicazioni in merito al rinvio dal tirocinio e all'esclusione dal concorso, di cui ai precedenti commi 13 e 14, avverranno a cura dell'accademia.