Art. 2 Requisiti generali di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi. Per la partecipazione a tutti i predetti concorsi, fermo restando quanto specificato al presente comma, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti generali: a) essere cittadini italiani; b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Gli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate. L'eventuale periodo trascorso in qualita' di allievo delle Scuole militari non e' considerato valido ai fini dell'elevazione del limite di eta'. Tale elevazione del limite di eta' non si applica: ai concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c); al personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, partecipante al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d); c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2019-2020 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente. Tale requisito sara' verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici e attitudinali; e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'ordinamento militare; g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h) avere tenuto condotta incensurabile e non aver posto in essere, nei confronti delle Istituzioni democratiche, comportamenti che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri; j) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito sara' verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici. 2. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dovranno non essere stati dimessi d'autorita' ovvero espulsi per insufficiente attitudine al pilotaggio da precedenti analoghi corsi per il conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano. 3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno non essere stati dichiarati inidonei all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in servizio permanente, e non dovranno trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale. 4. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, l'ammissione ai corsi sara' subordinata al possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore, nonche' dell'idoneita' all'esercizio dell'attivita' di volo in qualita' di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti normale per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). 5. Salvo quello previsto dal precedente comma 1, lettera c), tutti i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti, salvo quello previsto dal precedente comma 1, lettera b), sino all'ammissione presso i singoli istituti di formazione e fino alla nomina a ufficiale. 6. In considerazione del fatto che l'ordinamento universitario non riconosce la possibilita' di conseguire piu' volte lo stesso titolo accademico, non potranno essere ammessi a partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, quanti producano domande per un'Arma/Corpo per i quali sia prevista l'iscrizione a un corso di laurea/laurea magistrale comportante il conseguimento di un titolo accademico gia' posseduto.