Art. 20 Graduatorie di merito 1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno formate dalle competenti commissioni esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle appendici al bando. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), la preposta commissione provvedera', ove previsto, all'assegnazione alle Armi o Corpi, in applicazione dei criteri di cui alle appendici al bando. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali. 2. Nei predetti decreti si terra' conto delle riserve di posti previste nelle appendici al bando e, a parita' di merito, si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli di preferenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98), dichiarati nella domanda di partecipazione. 3. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle graduatorie di merito. 4. I decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Inoltre, tali decreti dirigenziali saranno pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it