Art. 21 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, gli enti incaricati dalla Direzione generale per il personale militare provvederanno a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato, dai concorrenti risultati vincitori, nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai medesimi. In particolare, tale attivita' sara' svolta: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), dall'Accademia navale; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), dall'Accademia aeronautica; d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), dal Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergera' la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione non veritiera. 3. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del competente ente delegato dalla Direzione generale per il personale militare ovvero dell'istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, come da modello rinvenibile tra gli allegati al bando. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore; b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2020-2021 presso le universita'. 4. I vincitori di sesso femminile dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, all'atto dell'incorporamento, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), all'atto dell'ammissione in accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare.